Art. 26.
(Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri).

      1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali dinanzi al giudice di pace, che concernono:

          a) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

          b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale previsti dagli articoli da 23 a 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

          c) le altre attività necessarie per l'attuazione della presente legge.

      2. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema del regolamento di cui al comma 1 è reso entro un mese dalla richiesta.
      3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale è adottata con decreto del Ministro della giustizia.